Se è vero che il primo Benefit è la Salute, allora l’attenzione verso il benessere e l’appagamento dei propri dipendenti deve essere una prerogativa di tutte le aziende di successo, dalle grandi multinazionali alle PMI.
Oggi sempre più imprese scelgono di intraprendere un percorso di Welfare per concedere ai propri collaboratori una serie di benefit con lo scopo di integrare il loro stipendio e sgravarli di alcuni oneri. L’obiettivo finale, naturalmente, è quello di creare una condizione di lavoro ideale per tutti, che possa avere effetti positivi sull’intera filiera di produzione.

Ci sono numerose tipologie di benefit che un’azienda può erogare nei riguardi dei propri dipendenti, ma nel loro complesso essi possono essere raggruppati in due categorie, che godono di trattamenti fiscali diversi e che è utile approfondire per comprenderne meglio limiti e vantaggi: i fringe benefits e i flexible benefits.

Fringe benefits

Si tratta di elementi che, sanciti da contratto, vengono forniti al dipendente tramite beni o servizi e non in forma di denaro contante. Questi benefits sono solitamente disciplinati all’interno del contratto individuale che l’azienda stipula con il lavoratore e, in linea generale, concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente.
Questo significa che, essendo parte della retribuzione, essi sono oggetto di tassazione. La regola generale, stabilita dall’articolo 51 comma 3 del TUIR (il Testo Unico delle Imposte sui Redditi), disciplina infatti l’applicazione del valore normale per i beni ceduti e i servizi prestati dal datore di lavoro e la tassazione solo se l’importo eccede i 258,23 Euro.

Esiste tuttavia una soglia di esenzione per la retribuzione in natura: sempre secondo la norma, infatti, non concorrono a formare reddito i beni e i servizi garantiti dal datore di lavoro quando il loro valore complessivo non supera, nel periodo d’imposta (cioè nell’intero anno), la cifra di 258,23 Euro.

Flexible benefits

Il loro obiettivo principale è quello di migliorare la vita privata del lavoratore, alleggerendolo di alcuni carichi, con risvolti positivi sulla sua motivazione, sul suo senso di appartenenza all’azienda e quindi sulla sua produttività.

I flexible benefits non sono disciplinati all’interno del contratto individuale e sono dunque frutto di una scelta aziendale, oppure esito di una contrattazione collettiva. Sono finalizzati a migliorare il benessere personale e familiare del dipendente: tra i più comuni troviamo infatti asili nido, borse di studio, assicurazioni sanitarie, previdenza complementare, abbonamenti al trasporto pubblico e così via.

I flexible benefits godono di un trattamento fiscale agevolato: i servizi che abbiamo elencato prima, a partire dal 2016, sono infatti esenti dal pagamento di tasse e contributi in quanto non concorrono a costituire il reddito da lavoro dipendente. Fanno eccezione solo i fringe benefits (per i quali, come abbiamo visto poco sopra, sussiste una soglia di esenzione fino a 258,23 Euro), la previdenza complementare (il cui limite di esclusione dalla base imponibile fiscale è fissato a 5.164,57 Euro), e le casse sanitarie (il cui limite di esenzione è pari a 3.615,20 Euro).

I Vantaggi Offerti dal D.L. Aiuti Bis

L’ art.12 del Decreto Legge 115/2022 in vigore dal 10 agosto scorso, rubricato “Misure fiscali per il welfare aziendale“, limitatamente al periodo d’imposta 2022 e in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), stabilisce che :
«Non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00»

E’ una misura temporanea, valevole solo per quest’anno, che ha lo scopo di fornire un sostegno al reddito di lavoro dipendente in questa perdurante logica emergenziale economica.
Nonostante nella norma si faccia riferimento al “welfare aziendale” qui si tratta di una disposizione dedicata ai solo Fringe Benefit nell’ambito degli interventi che possono essere attivati dalle imprese nell’ambito delle proprie politiche di “people management”.

Il decreto Aiuti bis impatta quindi sia sul valore economico della soglia di esenzione fiscale sia sulle finalità per le quali queste possono essere attributiti.

Il Fringe benefit è attribuibile (anche) individualmente a differenza dei Flexible Benefit che devono tassativamente essere indirizzati alla generalità dei dipendenti o comunque a categorie di essi oggettivamente definite.

Articolo scritto dallo Staff di Arg Intermediazioni